Avvertenza:
  Il  D.M. 20  ottobre 1995,  n. 527,   e' stato    pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1995. Il
D.M.    31 luglio   1997,   n. 319,  e' pubblicato  in  questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.
  Le modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
                               Art. 1.
                             Convenzioni
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle
domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati
a  banche o  societa' di  servizi controllate  da banche,  di seguito
denominate banche  concessionarie, che vengono prescelte,  sulla base
delle  condizioni offerte  e  della disponibilita'  di una  struttura
tecnico -  organizzativa adeguata  alla prestazione del  servizio, ai
sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
  2.   Con   apposita   convenzione  stipulata   tra   il   Ministero
dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato  e   le  banche
concessionarie sono  regolamentati i  reciproci rapporti,  nonche' le
modalita' di corresponsione del compenso  e del rimborso spettanti; i
relativi oneri  sono posti  a carico delle  risorse stanziate  per la
concessione  dei benefici  ai sensi  della delibera  del CIPE  del 27
aprile 1995.
  3.  La convenzione  prevede altresi'  che le  banche concessionarie
possano  stipulare  convenzioni  con   altre  banche  e  societa'  di
locazione finanziaria, di  seguito denominate istituti collaboratori,
per  l'accreditamento   dei  contributi,  ferma  restando   la  piena
responsabilita'  delle   banche  concessionarie  nei   confronti  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.  Per
societa'  di  locazione  finanziaria  si intendono  anche  le  banche
abilitate alla  locazione stessa.  Tali convenzioni  regolamentano il
compenso   spettante   agli   istituti   collaboratori.   Le   banche
concessionarie  possono stipulare  convenzioni esclusivamente  con le
banche e le  societa' di locazione finanziaria che  dispongono di una
struttura  tecnico  -  organizzativa adeguata  alla  prestazione  del
servizio.
  4. La convenzione prevede inoltre:
  a)  le modalita'  per l'effettuazione  delle istruttorie  e per  la
relativa trasmissione  al Ministero  dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato da parte delle banche concessionarie, in conformita'
alla deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995;
  b) le modalita' con cui  il Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato   esercita  le  proprie  funzioni   di  controllo
sull'attivita'  delle banche  concessionarie ed  applica, in  caso di
inadempimento agli obblighi derivanti  dalla convenzione, le sanzioni
ivi contemplate,  ferma restando la responsabilita'  civile per danni
anche in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui
al comma 3;
  c)  l'impegno delle  banche concessionarie  a fornire  alle imprese
beneficiarie  delle   agevolazioni,  d'intesa  e   coordinandosi  con
l'Istituto  per  la  promozione   industriale,  adeguati  servizi  di
informazione e  assistenza, in collaborazione con  le associazioni di
categoria,  provvedendo alla  tempestiva  diffusione  tra le  imprese
stesse    degli    orientamenti    interpretativi    del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  d)  il divieto  per le  banche concessionarie,  al fine  di evitare
duplicazioni dell'attivita' istruttoria, di  affidare ad altri enti o
istituti, sulla base  di subconvenzioni, la realizzazione  in tutto o
in parte delle istruttorie medesime;
  e) gli adempimenti a carico delle societa' di locazione finanziaria
di cui  al comma  3 in  relazione alle procedure  di cui  al presente
regolamento  ed alle  modalita' di  trasferimento delle  agevolazioni
alle  imprese beneficiarie  che ricorrano,  per l'acquisizione  delle
immobilizzazioni  di  cui  all'art.  4, al  sistema  della  locazione
finanziaria.
  5.   La   convenzione   deve  altresi'   riservare   al   Ministero
dell'industria,  del  commercio   e  dell'artigianato  l'adozione  di
disposizioni   in    merito   ai    termini   del    procedimento   e
all'individuazione  del responsabile  dello  stesso ed  in genere  di
applicazione dei  principi direttivi dei capi  I, II, III e  IV della
legge 7 agosto 1990, n. 241.